SISMA BONUS

LA VULNERABILITÀ SISMICA DELLE STRUTTURE (valutata da professionista abilitato)

Durante un terremoto le costruzioni sono soggette a delle forze proporzionali all’intensità del sisma.

Per valutare se una costruzione soddisfi i requisiti imposti dalle attuali Norme sul comportamento della struttura in caso di sisma si fa riferimento all’Indice di Vulnerabilità Sismica, ossia un indice che rapporta la capacità della nostra struttura a resistere ad un evento. Si esegue l’analisi strutturale dell’edificio con le innovative tecniche di progettazione per individuare la l’indice di vulnerabilità sismica della propria abitazione. L’indice di vulnerabilità sismica viene ricavato mediante una modellazione tridimensionale dell’intera fabbricato, analizzando in modo dettagliato le parti strutturali dell’intero edificio.

Questo indice riporta valori minori di 1 (<1) nel caso la struttura non è idonea a resistere all’azione sismica della zona di riferimento, mentre se è maggiore di 1 (>1) è in grado di resistere all’azione sismica e pertanto il nostro edificio è adeguato rispetto alle attuali norme sismiche. Nel caso la struttura non soddisfi i requisiti dettati dalle attuali norme sulle costruzioni , potrà essere richiesto dal Committente, la redazione di un progetto in conformità a quanto stabilito dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC08), di “adeguamento sismico” al fine di adeguare la struttura, oppure ad effettuare un intervento di “miglioramento sismico”, per migliorare il suo comportamento ed avvicinarsi all’ADEGUAMENTO SISMICO. Sarà facoltà del committente richiedere il grado di sicurezza della struttura in caso di intervento, di concerto con i Tecnici per valutare la fattibilità e le modalità esecutive.

Oltre alla parte di progettazione strutturale conforme alle attuali Norme Tecniche, verrà redatto un computo metrico estimativo che attesti il costo dell’intervento in base ad un prezzario Regionale ed inoltre per poterlo utilizzare per la preventivazione dei lavori.

Sicurezza degli impianti di utenza a gas

Al fine di minimizzare la probabilità di incidenti e di tutelare sempre meglio utenti e cittadini in materia di sicurezza, L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito indicata anche con AEEGSI) ha emanato:

  1. con la delibera 40/04 del 18 marzo 2004 (integrata da successivi provvedimenti) il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas” in vigore sino a tutto il 30/06/2014;
  2. con la delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 le “Disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, che superano e ridefiniscono i contenuti del Regolamento di cui sopra con effetto dal 1° luglio 2014 ed, estendono l’applicazione dell’accertamento post-contatore alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

In generale, con i predetti provvedimenti l’AEEGSI:

  • prevede adempimenti volti a garantire e promuovere la sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate (prevalentemente metano e Gas di Petrolio Liquefatto) e destinati ad usi di riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento/climatizzazione);
  • non modifica la legislazione in tema di sicurezza ma prevede, come azione aggiuntiva, che le società di distribuzione prima di attivare la fornitura di gas verifichino che l’impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37” ( di seguito anche DM 37/08), con particolare riguardo ai documenti che costituiscono parte integrante della dichiarazione di conformità. Tale documentazione, che deve essere rilasciata dall’installatore, certifica la corretta esecuzione dell’impianto ed ha l’obbiettivo di  garantire la piena sicurezza dell’impianto stesso;
  • dispone procedure e modalità per l’accertamento degli impianti di utenza (tubazioni, accessori, aperture o sistemi per aerazione e ventilazione, sistemi per lo scarico dei fumi di combustione e delle condense) che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura ed altre apparecchiature di utilizzo;
  • per ogni impianto di utenza nuovo, modificato o trasformato attribuisce alle società di distribuzione del gas il compito di svolgere (con proprio personale o con professionisti esterni) i controlli sulla documentazione relativa agli impianti, redatta dagli installatori. Tali controlli sono finalizzati ad accertare la congruenza dell’impianto di utenza alle leggi ed alle norme tecniche di riferimento per la sicurezza, limitatamente a quanto rilevabile dai documenti;
  • dispone che gli obblighi per l’accertamento della sicurezza degli impianti gas si applichino:
  • per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004;
  • per gli impianti di utenza modificati o trasformati, a partire dal 1° luglio 2014.

Per gli impianti di utenza in servizio l’applicazione è invece rimandata a data da definire con successivo atto dell’AEEGSI.

Nuovo Regolamento del Condominio

In vigore la riforma del condominio: la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che modifica la disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942 era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.

In particolare, la riforma cerca di consolidare in norme le decisioni più recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale ma ha anche l’ambizione di creare qualcosa di totalmente nuovo (pur con i limiti di cui si è detto).

L’art. 1 della legge riscrive l’articolo 1117 c.c. individuando ed elencando meglio le parti comuni dell’edificio; elencazione che naturalmente non può essere esaustiva, stante la grande varietà di tipologie edilizie e di situazioni concrete, ma che costituisce un importante sforzo che tiene conto anche delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo.

L’art. 2 introduce l’articolo 1117-bis c.c., di nuova formulazione, che consente di ampliare la nozione di condominio, includendovi espressamente anche i cosiddetti condomini orizzontali quali, ad esempio, i villaggi residenziali e i «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini. Inoltre, con la nuova formulazione dell’articolo 1117-ter c.c., si prevede una maggioranza che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, mentre con l’articolo 1117-quater si introduce un più efficace strumento di tutela delle destinazioni d’uso in caso di attività contrarie alle destinazioni stesse.

L’art. 3, nel riscrivere l’articolo 1118 c.c., disciplina i diritti dei partecipanti sulle parti comuni. In particolare prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

L’art. 1122 c.c., previsto dall’articolo 6 della legge, stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all’unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Gli articoli 9 e 10 si occupano della figura dell’amministratore di condominio e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. I nuovi articoli 1129 e 1130 del codice civile definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.

Altre novità riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).

Indubbiamente, dall’esame della riforma emerge la volontà di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.

All’art. 14, comma 3, risultano altresì innovati i modi di costituzione e di quorum deliberativi dell’assemblea in direzione di un più snello funzionamento di tale organo, così come sono ex novo disciplinate, all’articolo 15, le regole che sovrintendono all’impugnazione delle deliberazioni.

L’articolo 16 stabilisce espressamente che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia“.

Ulteriori innovazioni riguardano disposizioni di attuazione del codice civile, quali la modalità di riscossione dei contributi condominiali (articolo 18), la modalità di convocazione dell’assemblea (articolo 20), la modalità di rappresentanza e di funzionamento dell’assemblea stessa (articolo 21), di revisione delle tabelle millesimali (articoli 22-23).

Prescrizioni di sicurezza per impianti ad acqua calda con potenza del foc. sup. a 35 kw

La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a 35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal d.m. 12 aprile 2012. Il decreto precisa inoltre che “all’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria”.

Prevenzione Incendi

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Il 7 agosto 2012 è stato firmato dal Ministro dell’interno il decreto, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il decreto, è stato pubblicato il 29/08/2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 ed è entreto in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.

Risparmio energetico

L’energia consumata nell’edilizia residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e rappresenta circa il 25% delle emissioni totali nazionali di anidride carbonica, una delle cause principali dell’effetto serra e del conseguente innalzamento della temperatura del globo terrestre.
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa:
  • Consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e condizionamento
  • Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando ilsuo livello di comfort ed il benessere di chi soggiorna e vi abita
  • Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di combustibile da fonti fossili
  • Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta
  • Investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi.

In questi ultimi anni, sono state emanate a livello nazionale, regionale e locale diverse leggi e norme che indicano requisiti e criteri sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, che ha la caratteristica di presentare consumi energetici notevoli soprattutto se gli edifici sono costruiti prima della legge 373 del 1976. Al fine di attuare interventi di risparmio energetico l’ENEA propone questo opuscolo che contiene semplici informazioni per ottenere una riduzione dei consumi energetici nei nostri appartamenti.

Possiamo applicare alcuni suggerimenti per migliorare il livello di comfort del nostro appartamento e per ridurre i costi di riscaldamento , condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, tenendo però presente che alcuni interventi devono essere effettuati con cura, previa consultazione di un tecnico specializzato. Se poi dobbiamo intervenire sull’edificio per lavori di manutenzione ordinaria siamo nella situazione più favorevole per operare anche un risparmio energetico.

SE INTERVENIAMO OGGI, LE NOSTRE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SICURAMENTE DIMINUIRANNO

I nostri alloggi sprecano quotidianamente molta energia e le nostre bollette continuano ad aumentare. Perché non fare qualcosa contro questo spreco di energia visto che sappiamo da cosa è provocato e anche come controllarlo e frenarlo? Di tutta l’energia utilizzata in una stagione per riscaldare a 20°C e condizionare a 26 ° C un edificio, una buona parte viene dispersa dalle strutture (tetto, muri, finestre) ed una parte dall’impianto.
Sul consumo totale di combustibile consumato per riscaldare il nostro edificio, si può risparmiare anche dal 20% al 40% fin dal 1° anno, con benefici notevoli sulla bolletta energetica.

 

Sicurezza degli impianti

Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regolamenta l’attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli seguenti impianti:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (lettera f);
  • impianti di protezione antincendio (lettera g)

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

Terminato il controllo, le dichiarazioni di conformità vengono archiviate elettronicamente, in una banca dati ottica e informatica.
La banca dati è consultabile da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante ed è pertanto soggetta alla normativa sul diritto di accesso.
La ricerca delle dichiarazioni è possibile:

  • per denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
  • per dichiarante (titolare o legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori)
  • per committente
  • per indirizzo dell’immobile presso cui sono stati fatti i lavori.

L’impresa installatrice deve :

  • utilizzare il modello previsto dal D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010 (sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate dattiloscritte, purché complete di tutti i dati previsti dal decreto);
  • consegnare allo Sportello Unico del Comune in cui sono stati depositati, oltre alla dichiarazione di conformità in duplice copia, anche il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
  • compilare le dichiarazioni in maniera chiara e leggibile; le dichiarazioni devono essere complete di tutti gli elementi previsti, nonché delle firme in originale (o a ricalco) del dichiarante (titolare o legale rappresentante) e del responsabile tecnico nominato ai sensi del D.M. 37/2008, se diverso dal dichiarante.